COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 4.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro dell’assistente arbitrale e del commissario di campo da cui si evince che sostenitori dell’U.S. Bitonto nel corso del secondo tempo lanciavano verso l’assistente arbitrale numerosi oggetti di vario genere senza colpirlo, nonché numerosi sputi che lo attingevano sul corpo, e che inoltre a fine gara persone non identificate ingiuriavano e minacciavano l’arbitro, cercando di entrare nel suo spogliatoio, ed attendevano la terna arbitrale all’uscita degli spogliatoi, colpendo l’autovettura dell’arbitro con una grossa pietra che danneggiava il finestrino posteriore, nonostante la presenza di scorta della Forza Pubblica; · rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; · considerato che, in ragione della obiettiva gravità delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione dell’ammenda di euro 4.000,00 con diffida irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo proposto dalla U.S. Bitonto Calcio, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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