COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 3 /12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” RECLAMI GARA DEL 08/11/2003 TERRACINA S.R.L. – ANGRI 1927

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°34 del 3 /12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” RECLAMI GARA DEL 08/11/2003 TERRACINA S.R.L. - ANGRI 1927 Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Angri e con il quale si deduce che la società Terracina aveva impiegato nel corso della gara 6 calciatori fuori quota, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - rilevato dagli atti ufficiali di gara che la società Terracina, schieratasi inizialmente in campo con 4 calciatori fuori quota , segnatamente il n° 5 Santoro Daniele (84) il n° 7 Sannino Salvatore (84), il n°9 Pennacchioli Mirko (83) ed il n° 10 Palmacci Paolo (84), aveva all'inizio del secondo tempo, proceduto alle sostituzioni dei calciatori n° 1 Mandatori Simone (85), il n° 5 Santoro Daniele e n° 7 Sannino Salvatore , rispettivamente con i calciatori n° 12 Trani Giovanni (84),n° 13 Torri Piercarlo (84)ed il n° 16 Leggi Stanislao(86); - considerato pertanto che la società Terracina ha utilizzato nel corso della gara 6 calciatori fuori quota in violazione a quanto previsto dall'Art.34 bis delle NOIF e dal C.U. n° 1 del 172003 che ne consente l'impiego fino ad un massimo di 4; - rilevato che a tale condotta corrisponde la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let.c) del CGS ; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla Società A.S.Terracina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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