COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI LIVELLARA PAOLO E RUSSO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI LIVELLARA PAOLO E RUSSO
MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Il calciatore Livellara Paolo, espulso per aver colpito un avversario con una gomitata alla
tempia sinistra, facendolo cadere a terra e causando l’intervento del medico, alla notifica
del provvedimento rivolgeva all’arbitro espressioni offensive.
Il calciatore Russo Michele, espulso per aver sgambettato un avversario e per essere
stato già ammonito, alla notifica del provvedimento pronunciava anch’egli contro l’arbitro
frasi ingiuriose.
In questo contesto, le squalifiche comminate appaiono eque e proporzionate ai fatti.
La reclamante non ha contestato la veridicità degli episodi, limitandosi ad asserire che le
parole dette da entrambi i calciatori non sarebbero state minacciose, ma avrebbero
costituito rappresentazioni di un particolare stato d’animo, dettato dal nervosismo del
momento.
Il reclamo, che ha concluso per la riduzione della squalifica, non è suscettibile di
accoglimento, non avendo introdotto, per ammissione della stessa reclamante, elementi
utili alla riconsiderazione delle sanzioni,
P.Q.M.
respinge il reclamo; conferma per tre gare la squalifica dei calciatori Livellara Paolo e
Russo Michele.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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