COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 18.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBINO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDI GIANFRANCO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo di che trattasi, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue.
Il calciatore Guidi Gianfranco, a giuoco fermo colpiva con un pugno sul viso un
calciatore avversario.
Alla notifica dell’espulsione, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva. Egli si voltava di
nuovo verso l’avversario, che era ancora a terra, minacciandolo ed insultandolo, tanto
da costringere il capitano della propria squadra a spingerlo ripetutamente per
allontanarlo.
La reclamante ha chiesto la congrua riduzione della squalifica, assumendo che il Guidi
sarebbe stato provocato dal calciatore avversario e che il suo comportamento avrebbe
pertanto costituito espressione della conseguente reazione.
Ha aggiunto che l’intervento del capitano della squadra non ebbe la finalità descritta nel
referto, bensì quella di evitare perdite di tempo e di riprendere immediatamente il gioco.
L’assunto della reclamante, tuttavia, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara,
che, come è noto, sono assistiti dal privilegio della prova ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del
C.G.S.
Il reclamo va pertanto respinto, con conseguente conferma della squalifica, la quale
appare proporzionata ai fatti,
P.Q.M.
respinge il reclamo; conferma la squalifica per cinque gare effettive del calciatore Guidi
Gianfranco; dispone l’addebito della tassa non versata.
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