COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 23/02/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 SAPRI CALCIO SPA – FOLGORE 2000 CASTELVETRANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 23/02/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 13/02/2005 SAPRI CALCIO SPA - FOLGORE 2000 CASTELVETRANO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 117 del 15 22005;
- rilevato che la società Folgore 2000 non ha dato seguito al preannuncio di reclamo
telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi
dell'art.29 comma 5 e 10 del C.G.S.;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Sapri - Folgore 1-0;
3) di addebitare sul conto della società Folgore 2000 la tassa di reclamo.
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