COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUROLO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Real Marcianise Calcio S.p.A. dopo aver preannunciato e richiesto, a mezzo fax, in data 02.02.2005, copia degli atti relativi alla gara Scafatese- Real Marcianise del 30.01.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 108 del 02.02.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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