COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHETTINO
GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società Nuova Nardò Calcio S.r.l. dopo aver preannunciato e richiesto, a
mezzo fax, in data 03.02.2005, copia degli atti relativi alla gara Nuova Nardò-Manduria
del 30.01.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 108 del 02.02.2005;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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