COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SAN PAOLO BARI-VAL DI SANGRO DEL 09.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SAN PAOLO BARI AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SAN PAOLO BARI-VAL DI
SANGRO DEL 09.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo dell’A.S. San Paolo Bari e le controdeduzioni inviate dalla Polisportiva
Val di Sangro ed ogni altro atto e memoria depositati in giudizio; ascoltato il difensore
della società resistente e preso atto della impossibilità a comparire da parte del
difensore della società reclamante alla riunione tenutasi in data 25.2.05;
OSSERVA
L’A.S. San Paolo Bari ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., pubblicata su
C.U. n. 108 del 2 febbraio 2005, con cui le sono state comminate:
· la punizione sportiva della perdita della gara San Paolo Bari – Val di Sangro
disputata in data 9.2.05 per 0-3;
· la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara con condanna al pagamento
di un’ammenda di _ 2.000,00;
Il G.S. motivava il proprio provvedimento con riferimento all’aggressione subita da un
calciatore della Val di Sangro, all’interno degli spogliatoi prima dell’inizio dell’incontro, da
parte di un “estraneo”, che aveva determinato l’indisponibilità dello stesso calciatore e di
un suo compagno di gioco, colpito da malore a seguito dell’accaduto, a partecipare
all’incontro (entrambi, privi di sensi, venivano portati presso il vicino ospedale) e che,
soprattutto, aveva influito sul regolare svolgimento della gara in questione.
La società reclamante ritiene detto provvedimento eccessivamente gravoso, sul
presupposto che, nel caso di specie, il G.S., anche alla luce di una asserita non corretta
l
ettura delle risultanze del rapporto del Commissario di Campo, avrebbe dovuto
viceversa dare applicazione alla previsione contenuta nell’art. 12, comma 1 C.G.S., nella
parte in cui stabilisce il principio secondo cui ”non si applica la punizione sportiva della
perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o
sostenitori della Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale
atletico di una od entrambe le Società”, stante che, suo dire, l’aggressione subita
dall’atleta della squadra avversaria ad opera di “estranei” presenti negli spogliatoi, non
avrebbe influito sul regolare svolgimento dell’incontro. In conseguenza, la San Paolo
richiede la sostituzione della sanzione della perdita della gara con la penalizzazione in
classifica di punti uno, nonché l’annullamento delle sanzioni della squalifica del campo
per una giornata e dell’ammenda.
Il reclamo è infondato e va respinto.
E difatti, si può tranquillamente affermare che quanto verificatosi prima dell’inizio
dell’incontro in oggetto, così come comprovato dalle risultanze dei documenti ufficiali, e
segnatamente del rapporto del Commissario di Campo, ha sicuramente compromesso
la regolarità di svolgimento della gara. La Val di Sangro, difatti, a seguito
dell’aggressione – il cui accadimento è comprovato e da nessuno contestato - non
solamente si è vista privata di due componenti della propria squadra che si accingeva a
scendere in capo, ma soprattutto, per il clima gravemente intimidatorio che l’aggressione
e le conseguenze di questa avevano determinato, non è stata posta in grado di
esprimere compiutamente le proprie potenzialità sportive.
Ne consegue che debba necessariamente applicarsi, al caso di specie, la previsione
contenuta nell’art.12 del C.G.S. nella parte in cui stabilisce la punizione sportiva della
perdita della gara, e che, proprio con riferimento alla gravità dei fatti in contestazione,
congrue risultano essere anche le sanzioni accessorie inflitte alla reclamante.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla San Paolo Bari e, per l’effetto conferma le sanzioni ad
essa inflitte dal G.S. con C.U. n. 108 del 2 febbraio 2005, disponendo l’addebito della
tassa non versata.
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