COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 dell’11.02.2005 – Coppa Italia Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO L’AMMENDA
DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 dell’11.02.2005 –
Coppa Italia Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, ascoltato il difensore della reclamante nel corso della
riunione del 25.02.2005.
OSSERVA
La Società ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 28
dell’11.02.2005, con cui il Giudice Sportivo ha irrogato alla suddetta Società la sanzione
dell’ammenda di _ 2.000,00 e della diffida del campo di gioco. In particolare, il Giudice
Sportivo motivava il proprio provvedimento con riferimento al comportamento tenuto
dalla tifoseria del Savoia durante e successivamente all’incontro Savoia-Vibonese di
Coppa Italia, disputato in data 09.02.2005, comportamenti concretatisi nel lancio di
oggetti vari in danno degli Assistenti Arbitrali, alcuni dei quali attingevano, senza
particolari conseguenze fisiche, gli Ufficiali di gara, al termine dell’incontro, nel lancio di
un oggetto contro l’autovettura con la quale la terna stava lasciando l’impianto.
La reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia particolarmente gravosa rispetto ai fatti
in contestazione.
L’assunto è infondato. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, difatti, risulta congrua
con riferimento agli addebiti. Il lancio di oggetti sul terreno di gioco finalizzati a colpire gli
Ufficiali di gara, continuato per tutta la durata del secondo tempo, e il lancio di un
oggetto a fine gara nei confronti dell’autovettura con cui i direttori di gara lasciavano
l’impianto, sono comportamenti che meritano l’irrogazione delle sanzioni così come
inflitte dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in danno della F.C.
Savoia 1908 s.s.d.r.l.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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