COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 dell’11.02.2005 – Coppa Italia Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 S.S.D.R.L. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 dell’11.02.2005 – Coppa Italia Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, ascoltato il difensore della reclamante nel corso della riunione del 25.02.2005. OSSERVA La Società ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 28 dell’11.02.2005, con cui il Giudice Sportivo ha irrogato alla suddetta Società la sanzione dell’ammenda di _ 2.000,00 e della diffida del campo di gioco. In particolare, il Giudice Sportivo motivava il proprio provvedimento con riferimento al comportamento tenuto dalla tifoseria del Savoia durante e successivamente all’incontro Savoia-Vibonese di Coppa Italia, disputato in data 09.02.2005, comportamenti concretatisi nel lancio di oggetti vari in danno degli Assistenti Arbitrali, alcuni dei quali attingevano, senza particolari conseguenze fisiche, gli Ufficiali di gara, al termine dell’incontro, nel lancio di un oggetto contro l’autovettura con la quale la terna stava lasciando l’impianto. La reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia particolarmente gravosa rispetto ai fatti in contestazione. L’assunto è infondato. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, difatti, risulta congrua con riferimento agli addebiti. Il lancio di oggetti sul terreno di gioco finalizzati a colpire gli Ufficiali di gara, continuato per tutta la durata del secondo tempo, e il lancio di un oggetto a fine gara nei confronti dell’autovettura con cui i direttori di gara lasciavano l’impianto, sono comportamenti che meritano l’irrogazione delle sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo, P.Q.M. Rigetta il reclamo e conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo in danno della F.C. Savoia 1908 s.s.d.r.l. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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