• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO
AL 31.05.2005 AI CALCIATORI ANTONINI FABRIZIO E DI GENNARO FRANCESCO;
LA SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNINI
DANIELE; LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
GIAMMARIA DANIELE E LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE NICOLETTI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del
10.02.2005 – Campionato Serie D).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL
30.06.2005 AL DIRIGENTE MUSA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114
del 10.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO
AL 31.05.2005 AI CALCIATORI ANTONINI FABRIZIO E DI GENNARO FRANCESCO;
LA SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNINI
DANIELE; LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
GIAMMARIA DANIELE E LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE NICOLETTI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del
10.02.2005 - Campionato Serie D).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL
30.06.2005 AL DIRIGENTE MUSA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114
del 10.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti relativi ai reclami in epigrafe, riuniti per la decisione per la decisione alla
riunione del 18.02.2005;
viste le dichiarazioni del Presidente della Società reclamante, preso atto della
escussione all’odierna udienza della assistente arbitrali e presa visione della cassetta
VHS prodotta dalla reclamante,
osserva
· deve innanzitutto ritenersi la ammissibilità della prova televisiva prodotta della
reclamante soltanto in relazione alla posizione del calciatore Giammaria – unico
calciatore espulso – ai sensi dell’art. 31 lett. a2) del C.G.S., ravvisandosi
l’inammissibilità di essa in merito alla posizione dei restanti tesserati oggetto dei
reclami; tale prova, tuttavia, non può essere utilizzata in favore del predetto
Giammaria in quanto non prova l’estraneità dello stesso ai fatti sanzionati, non
essendo oggetto della ripresa televisiva la condotta del Giammaria nel periodo
trascorso tra la realizzazione del calcio di rigore ed il fischio finale dell’arbitro;
· rilevato che, alla luce delle puntuali e coerenti dichiarazioni di entrambi gli assistente
arbitrali che, pur confermando la circostanza di un doppio assembramento intorno
all’arbitro – uno subito dopo la trasformazione del calcio di rigore, l’altro al momento
in cui l’arbitro decretava la fine dell’incontro – da parte di numerosi calciatori del
Ferentino, compiutamente identificati dall’arbitro nonostante alcuni di essi – ed in
particolare il n. 4, il n. 5 ed il n. 8 – si fossero tolti la maglia di giuoco, la gravità delle
modalità di svolgimento dei fatti così come descritta nel rapporto arbitrale deve
ritenersi certamente ridimensionata nei confronti di tutti i tesserati sanzionati sotto il
profilo della sussistenza di prova certa in merito alle singole responsabilità per gli atti
di violenza posti in essere nei confronti dell’arbitro;
· ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto, e riconosciuta la
responsabilità di tutti i sanzionati in merito alla condotta tenuta nei confronti
dell’arbitro, sia immediatamente prima che subito dopo la fine della gara, condotta
che in quanto contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva assume certamente
rilievo ai fini disciplinari, appare equo ridurre le sanzioni irrogate dal G.S. ed irrogare
nei confronti dei tesserati oggetto dei reclami in epigrafe le seguenti rispettive
sanzioni:
MUSA Mario inibizione fino al 31.03.2005;
GIAMMARIA Daniele squalifica per quattro gare effettive;
ANTONINI Fabrizio squalifica per cinque gare effettive;
DI GENNARO Francesco squalifica per cinque gare effettive;
GIANNINI Daniele squalifica per cinque gare effettive;
NICOLETTI Michele squalifica per due gare effettive;
· rilevato infine che nelle dichiarazioni in data 16.02.2005 a firma di Giovanni Vellucci
e Pietraviva Viola Marcello – entrambi dirigenti accompagnatori della A.S. Ferentino
– siano configurabili profili di illiceità disciplinare, deve disporsi la trasmissione di
copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza,
P.Q.M.
In parziale accoglimento dei reclami in epigrafe, riduce le sanzioni inflitte dal G.S. e
determina per ciascuno dei tesserati oggetto dei reclami le seguenti rispettive sanzioni:
MUSA Mario inibizione fino al 31.03.2005;
GIAMMARIA Daniele squalifica per quattro gare effettive;
ANTONINI Fabrizio squalifica per cinque gare effettive;
DI GENNARO Francesco squalifica per cinque gare effettive;
GIANNINI Daniele squalifica per cinque gare effettive;
NICOLETTI Michele squalifica per due gare effettive.
Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza ai
sensi di cui in motivazione.
Nulla per la tassa non versata.
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Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO
AL 31.05.2005 AI CALCIATORI ANTONINI FABRIZIO E DI GENNARO FRANCESCO;
LA SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNINI
DANIELE; LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
GIAMMARIA DANIELE E LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE NICOLETTI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114 del
10.02.2005 – Campionato Serie D).
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL
30.06.2005 AL DIRIGENTE MUSA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 114
del 10.02.2005 – Campionato Serie D)."