COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. BALDUCCI CLAUDIO (dirigente U.S. Ladispoli S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 del 02.02.2005 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL SIG. BALDUCCI CLAUDIO (dirigente U.S. Ladispoli S.r.l.)
AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 43 del 02.02.2005 - Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il reclamante che è comparso, osserva
quanto segue.
Il Calducci assistente di parte della Società ospitante, al termine della gara Ladispoli-
Alghero del 29.01.2005 Campionato Nazionale Juniores, colpiva ripetutamente con la
bandierina un calciatore avversario, al quale provocava un taglio profondo sotto l’occhio
destro.
Il reclamante ha dedotto che proprio a fine gara si era accesa tra i calciatori di ambedue
le squadre una discussione con accenno di rissa, nel cui contesto egli era colpito alla
nuca ed in volto da uno schiaffo violento e da un pugno, che gli provocavano forte
dolore e momentaneo stordimento.
Il Calducci veniva repertato il giorno dopo la gara presso il Policlinico Gemelli, dove gli
erano diagnosticati ematoma alla regione occipitale ed escoriazioni con ecchimosi varie
al collo, con prognosi di sette giorni.
Ai colpi il Calducci, preso da un eccesso di ira non ricordandosi di avere la bandierina in
mano, nel divincolarsi da chi gli si era accalcato intorno, colpiva un calciatore avversario,
al quale cagionava non una ferita, bensì un ecchimosi.
Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, adducendo, a mò di attenuanti, la
giovane età, l’immediato ravvedimento, l’assenza di procedimenti specifici, lo stato di
paura e d’incoscienza conseguente a quanto subito, nonché la circostanza di non aver
provocato all’avversario alcuna lesione. Ha allegato il certificato medico ospedaliero di
cui sopra.
Il reclamo è suscettibile di accoglimento.
I fattori elencati dal Balducci, con particolare riferimento alla giovane età ed al fatto di
essersi comunque trovato in una situazione anormale, dal reclamante peraltro non
provocata, costituiscono elementi utili a ricondurre la sanzione entro i limiti di minore
entità.
Che a fine gara si fosse determinato un accenno di rissa, subito sedata, risulta dal
referto arbitrale e conforta la tesi difensiva del reclamante sulla effettiva sussistenza
della provocazione ricevuta, le cui conseguenze dannose appaiono documentalmente
provate attraverso il prodotto certificato medico,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce l’inibizione di Calducci Claudio, dal 31.12.2005
al 29.04.2005.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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