COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PERUZZI LORENZO (calciatore Taranto Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti tesserato A.S. Sestese Calcio ASD) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1069/47PF/EF/ma del 05.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI PERUZZI LORENZO (calciatore Taranto Calcio S.r.l. all’epoca dei fatti tesserato A.S. Sestese Calcio ASD) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1069/47PF/EF/ma del 05.01.2005). La Commissione Disciplinare, visto il deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Lorenzo Peruzzi tesserato per la Società Taranto Calcio S.r.l. per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo dato mandato all’Agente di calciatori Katia Vallese, in data 02.06.2004 con validità sino al 02.06.2006 e, pendendo tale contratto, conferito mandato in data 15.07.2004, all’Agente di calciatori Claudio Orlandini. Sentito il rappresentante della Procura che ha concluso per la sanzione della squalifica per due giornate, assente il deferito, OSSERVA I fatti contestati al deferito Peruzzi Lorenzo hanno trovato riscontro nelle risultanze documentali in atti che comprovano la sottoscrizione, da parte del deferito, di due mandati conferiti a due diversi Agenti di calciatori nonostante la previsione di una durata contrattuale sino al 02.06.2006 con l’Agente Vallese Katia. Accertata la palese violazione contrattuale, ritenuta la responsabilità del deferito per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. infligge a Lorenzo Peruzzi la sanzione della squalifica per due giornate, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge a Lorenzo Peruzzi la sanzione della squalifica per due giornate.
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