COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDARELLA LUIGI (direttore sportivo U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1186/250pf/EF/mm del 21.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDARELLA LUIGI (direttore sportivo U.S. Ariano Irpino) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1186/250pf/EF/mm del 21.01.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. Luigi Caldarella, per violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. e della Società U.S. Ariano Irpino per violazione di cui all’art. 2, comma 4 del C.G.S.; esaminata la nota difensiva dell’U.S. Ariano Irpino con la quale si deduce che il deferito sig. Caldarella non è tesserato per la stessa Società e tanto meno svolge funzioni di direttore sportivo del club; preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che, rilevato che in effetti il Caldarella non risulta tesserato per la U.S. Ariano Irpino, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti; accertato che nel foglio di censimento dell’U.S. Ariano Irpino in atti non figura il sig. Luigi Caldarella; rilevato che, non essendo tesserato per l’U.S. Ariano Irpino, quest’ultimo e la Società non possono essere deferiti, P.Q.M. Dichiara non luogo a procedere nei confronti del sig. Luigi Caldarella ed il proscioglimento della Società U.S. Ariano Irpino.
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