COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 128 del 03.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ REAL
MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 128 del 03.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti relativi al reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti con le
risultanze del rapporto del C.d.C. da cui si evince che sostenitori del Real Marcianise nel
corso della gara Angri-Real Marcianise del 27.02.2005 lanciavano in campo fumogeni
ed un’asta, senza colpire alcuno e, nel corso dell’intervallo, davano luogo a una
reciproca sassaiola con i sostenitori avversari, e correvano verso di loro invadendo la
tribuna-stampa, determinando una situazione di panico e pericolo, e che la reclamante
offre soltanto una diversa valutazione dei fatti in oggetto;
ritenuto che non vi è motivo alcuno di dubitare di quanto relazionato dal C.d.C. e che
pertanto deve ritenersi che i fatti in oggetto si siano verificati con le modalità descritte nel
rapporto del C.d.C.;
considerato che il comportamento dei sostenitori del Real Marcianise appare
sanzionabile sotto il profilo disciplinare e che, alla luce della obiettiva modalità di
svolgimento dei fatti, deve ritenersi sanzione congrua quella della ammenda di _
2.500,00, in tal modo rideterminando la sanzione del Giudice Sportivo,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
della squalifica del campo di giuoco per una gara e irroga alla Società Real Marcianise
Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di _ 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Nulla per la tassa non versata.
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