COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCAVALE VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCAVALE VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe, sentito il rappresentante della reclamante; rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il calciatore Caccavale Vincenzo era espulso dall’arbitro per aver colpito un avversario con uno schiaffo a gioco fermo; preso atto che la reclamante produceva DVD contenente le immagini televisive del fatto, sostenendo che tale supporto fosse in grado di dimostrare la insussistenza del fatto addebitato al Caccavale; ritenuta l’ammissibilità della utilizzazione di tale produzione ai sensi dell’art. 31 lett. a4), del C.G.S. e visionato il suddetto supporto in DVD, la Commissione osserva che le immagini televisive in oggetto non appaiono tali da poter dimostrare che il Caccavale non abbia in alcun modo commesso la condotta violenta sanzionata dall’arbitro che ha determinato l’espulsione; ciò considerato, e preso atto della fede probatoria privilegiata conferita al rapporto arbitrale dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., deve ritenersi accertata la responsabilità disciplinare del Caccavale in merito alla condotta in oggetto; rilevato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e che pertanto essa deve essere confermata, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la tassa non versata
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