COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LEPORE FABIO (tesserato A.S. Guardiagrele) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LEPORE FABIO (tesserato A.S. Guardiagrele) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe e rilevato che lo stesso è privo di sottoscrizione e pertanto deve ritenersi, secondo i principi, inesistente e dunque inammissibile, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Lepore Fabio e dispone incamerarsi la tassa versata, restituendo allo stesso la somma eccedente di _ 35,00.
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