COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti, esaminato il reclamo, ascoltato il rappresentante della F.C. Savoia 1908 e ritenuto che: · I fatti – lancio di oggetti e pietre in campo, gravi disordini a fine gara, fuori dallo stadio, che hanno provocato il ferimento di tre agenti di Polizia, e di una donna – sono di gravità tale da pienamente fondare la impugnata sanzione di due giornate di squalifica del campo di giuoco, oltre all’ammenda di _ 2.000,00 anche a prescindere dalla pregressa diffida invocata, ai fini della graduazione della sanzione, dal Giudice Sportivo e che, in effetti, non deve, invece, essere, nella specie, oggetto di alcuna considerazione, trattandosi di sanzione conseguente a gare di Coppa Italia, e da scontarsi, dunque, esclusivamente nel quadro di tale manifestazione; · La principale contestazione della reclamante imperniata sulla pretesa contraddittorietà tra il referto arbitrale – che, quanto al “comportamento del pubblico”, ha testualmente repertato “nulla da segnalare” – e quello dei commissari di campo appare, in parte, infondata, e, in parte, irrilevante. Anzitutto, infatti, gli episodi di grave violenza – che, già di per sé, legittimerebbero la sanzione irrogata – sono avvenuti a fine gara, e fuori dallo stadio, si che nessun rilievo assume la circostanza che gli stessi, come ovvio, non siano stati repertati dal direttore di gara.Quanto al fatto che i lanci di oggetti e pietre non siano stati rilevati dall’arbitro, devesi osservare, da un lato, come non vi sia effettivo contrasto tre le dichiarazioni del direttore di gara, che non ha escluso tali lanci, ma solo omessi di riferirli (prevedibilmente perché sfuggiti alla sua attenzione), e dall’altro, che – con riferimento al comportamento dei sostenitori - i rapporti degli ufficiali di gara e quelli dei commissari di campo risultano – ex art. 31.B.b1 C.G.S. – avere uguale valenza probatoria, con conseguente prevalenza, nella specie, dei referti dei due commissari di campo – che hanno rilevato, entrambi, lanci di oggetti e pietre – su quello del direttore di gara; · Quanto, infine, alla pretesa rilevanza dei precedenti invocati dalla reclamante, devesi ribadire, da un lato, come non sussista, nell’ordinamento sportivo, alcun principio volto a rendere vincolanti precedenti decisioni fondate su accertamenti di fatto, inevitabilmente, sempre unici e diversi tra loro, e, dall’altro, e, comunque, come i precedenti invocati concernano fattispecie di gravità assai inferiore a quella in esame, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla F.C. Savoia 1908 s.s.d.d.r.l., disponendo per l’effetto l’addebito della tassa non versata.
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