COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti, esaminato il reclamo, ascoltato il rappresentante della F.C. Savoia 1908 e
ritenuto che:
· I fatti – lancio di oggetti e pietre in campo, gravi disordini a fine gara, fuori dallo
stadio, che hanno provocato il ferimento di tre agenti di Polizia, e di una donna –
sono di gravità tale da pienamente fondare la impugnata sanzione di due giornate di
squalifica del campo di giuoco, oltre all’ammenda di _ 2.000,00 anche a prescindere
dalla pregressa diffida invocata, ai fini della graduazione della sanzione, dal Giudice
Sportivo e che, in effetti, non deve, invece, essere, nella specie, oggetto di alcuna
considerazione, trattandosi di sanzione conseguente a gare di Coppa Italia, e da
scontarsi, dunque, esclusivamente nel quadro di tale manifestazione;
· La principale contestazione della reclamante imperniata sulla pretesa
contraddittorietà tra il referto arbitrale – che, quanto al “comportamento del pubblico”,
ha testualmente repertato “nulla da segnalare” – e quello dei commissari di campo
appare, in parte, infondata, e, in parte, irrilevante. Anzitutto, infatti, gli episodi di
grave violenza – che, già di per sé, legittimerebbero la sanzione irrogata – sono
avvenuti a fine gara, e fuori dallo stadio, si che nessun rilievo assume la circostanza
che gli stessi, come ovvio, non siano stati repertati dal direttore di gara.Quanto al
fatto che i lanci di oggetti e pietre non siano stati rilevati dall’arbitro, devesi
osservare, da un lato, come non vi sia effettivo contrasto tre le dichiarazioni del
direttore di gara, che non ha escluso tali lanci, ma solo omessi di riferirli
(prevedibilmente perché sfuggiti alla sua attenzione), e dall’altro, che – con
riferimento al comportamento dei sostenitori - i rapporti degli ufficiali di gara e quelli
dei commissari di campo risultano – ex art. 31.B.b1 C.G.S. – avere uguale valenza
probatoria, con conseguente prevalenza, nella specie, dei referti dei due commissari
di campo – che hanno rilevato, entrambi, lanci di oggetti e pietre – su quello del
direttore di gara;
· Quanto, infine, alla pretesa rilevanza dei precedenti invocati dalla reclamante, devesi
ribadire, da un lato, come non sussista, nell’ordinamento sportivo, alcun principio
volto a rendere vincolanti precedenti decisioni fondate su accertamenti di fatto,
inevitabilmente, sempre unici e diversi tra loro, e, dall’altro, e, comunque, come i
precedenti invocati concernano fattispecie di gravità assai inferiore a quella in
esame,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla F.C. Savoia 1908 s.s.d.d.r.l., disponendo per l’effetto
l’addebito della tassa non versata.
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