COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO
L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117
del 15.02.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante non contesta l’accadimento dei fatti, ma evidenzia che
l’invasione pacifica di campo è stata commessa da sostenitori sia del Cosenza 1914 che
del Cosenza F.C. e che la reclamante, giocando “fuori casa”, non può avere alcuna
responsabilità in merito alla vigilanza all’interno dello stadio;
preso atto del contenuto del rapporto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale da cui si
evince che l’invasione – del tutto pacifica – è stata compiuta da sostenitori del Cosenza
1914 al solo fine di imporre ai propri giocatori di sostituire le proprie casacche di gioco
color rosso-blu con altre di colore giallo, in tal modo determinando la interruzione della
gara per circa 16 minuti;
rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agi atti degli ufficiali di gara è
attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano
effettivamente svolti come ivi descritti;
considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della ammenda di _ 1,500,00
con diffida appare di congrua entità in relazione alle suesposte modalità di svolgimento
dei fatti, e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del
reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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