COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 8.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MERCURIO SALVATORE (calciatore tesserato U.S. Agropoli), ZANGRI PIETRO (dirigente U.S.D. Alcamo S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1212/255pf/EF/MM del 28.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 8.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MERCURIO SALVATORE (calciatore tesserato U.S. Agropoli), ZANGRI PIETRO (dirigente U.S.D. Alcamo S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. (nota n. 1212/255pf/EF/MM del 28.01.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento 28 gennaio 2005 disposto dalla Procura Federale nei confronti del calciatore Salvatore Mercurio, tesserato della Società U.S. Agropoli e del sig. Pietro Zangri, dirigente della Società U.S.D. Alcamo per violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. nonché nei confronti della Società U.S.D. Alcamo per violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio dirigente; ascoltato il sig. Pietro Zangri, assistito dal proprio legale ed esaminata la memoria difensiva depositata dalla U.S.D. Alcamo; preso atto dell’assenza al presente dibattimento del calciatore deferito sig. Salvatore Mercurio; preso atto, altresì, delle richieste del rappresentante della Procura federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con squalifica del calciatore Mercurio per mesi sette, con inibizione del dirigente Zangri per anni uno e mesi sei, con l’ammenda per la U.S.D. Alcamo di _ 1.500,00; rilevato che i fatti in contestazione risultano riconosciuti dai deferiti; considerato che la difesa della Società deferita si basa esclusivamente sul fatto che la comunicazione dello svincolo del calciatore Mercurio, effettuata dalla U.S. Acropoli con raccomandata del 17.12.2004, sarebbe pervenuta al Comitato Regionale solo in data 22.01.2005 con ritardo non imputabile alla Società stessa; ritenuto che tale circostanza, sulla cui veridicità sussistono dubbi e perplessità in considerazione del tipo di documentazione prodotta a supporto, risulta, comunque, ininfluente al fine del decidere; va infatti considerato che la Società che schiera il calciatore (nella fattispecie l’U.S.D. Alcamo) è tenuta ad espletare ogni forma possibile di accertamento in ordine al regolare tesseramento prima di utilizzare il calciatore in questione e che il dirigente accompagnatore (nella fattispecie il sig. Zangri) nel sottoscrivere la distinta ha dichiarato testualmente “ai sensi dell’art. 61 N.O.I.F. i calciatori sopraindicati sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della Società di appartenenza”; valutato, conseguentemente, che il sig. Zangri ha attestato, contrariamente al vero, il regolare tesseramento del calciatore Mercurio ed è dunque responsabile per tale comportamento; ritenuto che, per responsabilità oggettiva, risponde di tale falsa attestazione la Società U.S.D. Alcamo; ritenuto che la responsabilità del calciatore Mercurio va diversamente considerata in relazione al fatto che l’accertamento che si sarebbe dovuto effettuare appare più di pertinenza della Società che vuole utilizzare il calciatore che non del calciatore stesso; valutato, però, che va censurato il comportamento del calciatore Mercurio che, seppur ritualmente convocato, non ha partecipato al presente dibattimento senza addurre giustificazione alcuna; valutato, in conclusione, che è soprattutto da censurare il comportamento negligente della Società e del proprio dirigente accompagnatore che hanno utilizzato il calciatore Mercurio senza effettuare alcun accertamento, P.Q.M. Accertata la responsabilità dei deferiti, irroga la squalifica per giorni 45 al calciatore Salvatore Mercurio, la inibizione per giorni 90 al dirigente Pietro Zangri e l’ammenda di _ 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società U.S.D. Alcamo.
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