COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ALCAMO-FOLGORE 2000 DEL 16.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ALCAMO-FOLGORE 2000 DEL
16.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il ricorso proposto dalla S.C.D. Folgore 2000 Castelvetrano avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 112 del 09.02.2005) con il quale è stato
dichiarato inammissibile il reclamo che deduceva la posizione irregolare del calciatore
Salvatore Mercurio, per mancato preannuncio di reclamo;
valutato che al contrario di quanto asserito da parte della ricorrente, il preannuncio di
reclamo è sicuramente dovuto a norma di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, punto
b) del C.G.S.,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dalla S.C.D. Folgore 2000 Castelvetrano e dispone l’addebito
della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FOLGORE 2000 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ALCAMO-FOLGORE 2000 DEL 16.01.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 09.02.2005 – Campionato Serie D)."