COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VALLEVERDE RICCIONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOFO WISDOM (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VALLEVERDE RICCIONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FOFO WISDOM (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare il calciatore Fofo Wisdom perché dopo aver colpito con un calcio un avversario in azione di gioco, successivamente, in reazione, lo colpiva con una gomitata al volto; propone reclamo la A.C. Valleverde Riccione sostenendo che la reazione del calciatore sarebbe stata originata da frasi ingiuriose rivoltegli dal pubblico e da falli ripetutamente subiti; la ricorrente non contesta i fatti ma ipotizza la sussistenza di una sorta di atipica attenuante individuabile in circostanze di fatto prive di supporto probatorio e comunque inidonee a limitare la responsabilità del calciatore per le violazioni regolamentari contestate; in effetti la sanzione irrogata è congrua e il reclamo va rigettato, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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