COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RAIMONDI GABRIEL E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPECE FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RAIMONDI GABRIEL E LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPECE FEDERICO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
etto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; osserva in fatto quanto segue:
risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale che, a fine gara, il calciatore Capece
Federico rifiutava di stringere la mano ad un calciatore avversario che gliela aveva porta
e lo afferrava violentemente per i capelli procurandogli dolore; in conseguenza di tale
fatto, il calciatore Raimondi Gabriele raggiungeva lo stesso avversario con un pugno di
striscio sulla spalla, senza causare conseguenze e, nel contempo, invitava i calciatori
avversari allo scontro fisico, assumendo un atteggiamento irriguardoso.
La reclamante non ha contestato sostanzialmente gli occorsi ed ha chiesto la riduzione
di entrambi le sanzioni, ritenute eccessive.
Tuttavia, poiché i fatti risultano pacificamente ammessi e le sanzioni appaiono eque e
proporzionate, il reclamo non è suscettibile di accoglimento,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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