COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RAIMONDI GABRIEL E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPECE FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 11.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. GALLIPOLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RAIMONDI GABRIEL E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPECE FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, etto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali; osserva in fatto quanto segue: risulta dal rapporto dell’assistente arbitrale che, a fine gara, il calciatore Capece Federico rifiutava di stringere la mano ad un calciatore avversario che gliela aveva porta e lo afferrava violentemente per i capelli procurandogli dolore; in conseguenza di tale fatto, il calciatore Raimondi Gabriele raggiungeva lo stesso avversario con un pugno di striscio sulla spalla, senza causare conseguenze e, nel contempo, invitava i calciatori avversari allo scontro fisico, assumendo un atteggiamento irriguardoso. La reclamante non ha contestato sostanzialmente gli occorsi ed ha chiesto la riduzione di entrambi le sanzioni, ritenute eccessive. Tuttavia, poiché i fatti risultano pacificamente ammessi e le sanzioni appaiono eque e proporzionate, il reclamo non è suscettibile di accoglimento, P.Q.M. Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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