COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/02/2005 MATERA – SOLOFRA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 09/02/2005 MATERA - SOLOFRA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°119 del 10.02.2005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Solofra
e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Fuentes Sebastian
( 09 31978 ) e Cirigliano Mario felice (11 71985) tesserati Matera, nonchè l'irregolare
svolgimento della gara per la presunta aggressione messa in atto dall'allenatore della
squadra avversaria contro i tesserati della società reclamante;
- esaminata la documentazione fatta pervenire in data 9 22005 e 2 32005 a richiesta di
questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale e dalla quale
si deduce che:
1) Il calciatore Fuentes Sebastian è regolarmente tesserato per la società Matera
dall'8 12005;
2) Il calciatore Cirigliano Mario Felice è regolarmente tesserato per la società Matera dal
26 12005;
- pertanto i predetti calciatori hanno a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe;
- per quanto concerne il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria nei confronti
dei tesserati della A.C.Solofra, premesso che il rapporto del Commissario di Campo che fa
riferimento a tali episodi è stato trasmesso in data 15 22005 alla Procura Federale della
F.I.G.C. per i provvedimenti di competenza si osserva, in via incidentale, al solo fine di
valutare la regolarità della gara come gli stessi non hanno influito sul suo regolare
svolgimento. In realtà il Commissario di Campo riferisce che l'allenatore Chimenti Vito della
Società Matera, all'arrivo della comitiva ospite, posizionatosi sulla porta di ingresso rivolgeva
ai calciatori avversari espressioni offensive e minacciose determinando l'intervento della
Forza Pubblica onde evitare che la situazione degenerasse. Analogo comportamento il
Chimenti teneva alla fine del primo tempo. Così ricostruiti i fatti pare evidente che nessun
condizionamento possano aver subito i tesserati del Solofra per situazioni che si sono
realizzate esclusivamente sul piano verbale. I comportamenti dell'allenatore Chimenti Vito
sono senza dubbio rilevanti sotto il profilo disciplinare ed il relativo procedimento è in corso,
ma non hanno inficiato la regolarità della gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Matera - Solofra 1-0;
3) di addebitare sul conto della A.C.Solofra la tassa di reclamo.