COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 NUOVO TERZIGNO – TURRIS A.S.D.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 136 del 16/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 NUOVO TERZIGNO - TURRIS A.S.D. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 117 del 13/02/2005; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. Turris e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore Siciliano Carlo (031282) tesserato Nuovo Terzigno; - esaminata la documentazione fatta pervenire in data 24 22005, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale e dal quale si deduce che: 1) Il calciatore Siciliano Carlo è tesserato per la società Nuovo Terzigno dal 31122004; - considerato pertanto che il predetto calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; - visto l'art.100 comma 2 delle NOIF; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Nuovo Terzigno - Turris 1-0; 3) di addebitare sul conto della A.S.D. Turris la tassa di reclamo.
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