COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letta la decisione del G.S. con cui è stata comminata al calciatore Manco Gaetano la sanzione della squalifica per tre gare effettive “perché, a gioco fermo, colpiva volontariamente con un pugno alla nuca un calciatore avversario”; letto il reclamo con cui il Presidente della Società Real Marcianise Calcio ha chiesto la riduzione della squalifica a due gare, evidenziando che il calciatore Manco non ha agito con violenza, non avendo il calciatore colpito subito neanche uno stordimento momentaneo, e che la espulsione al 2° minuto del 1° tempo ha in realtà determinato che il Manco ha già, alla stessa data del 02.03.2005, scontato una prima giornata di squalifica; sentito il difensore della Società Marcianise; osserva quanto segue. L’azione contestata al calciatore della Società Marcianise si è realizzata volontariamente attraverso un pugno alla nuca al calciatore avversario, come emerge dalla relazione dell’assistente arbitrale. Si è trattato, dunque, di un’azione che può definirsi violenta, peraltro verificatasi a gioco fermo e, per tale ragione di gravità tale da meritare la sanzione della squalifica per tre gare. A nulla rileva, al fine della sanzione applicata, la circostanza che il fatto si è verificato ai primi minuti del 1° tempo di gioco, dovendo, al fine sopra indicato, essere valutato l’episodio, senza che possa aver considerazione alcuna il momento in cui è avvenuto, P.Q.M. rigetta il reclamo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it