COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 23/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26/09/2004 VENAFRO – BITONTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 23/03/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26/09/2004 VENAFRO - BITONTO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°32 del 2992004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Venafro e con il quale si deduce l'irregolare tesseramento del calciatore Opara Paschal (tesserato Bitonto) invocandosi, per l'effetto, le sanzioni previste dal CGS; - Visto il provvedimento della Commissione Tesseramenti della FIGC che, nella riunione del 1632005, ha dichiarato invalido il tesseramento del calciatore Opara Paschal in favore della U.S.Bitonto per la stagione 20042005 ( C.U. 29b del 16/03/05); - considerato che, ai sensi dell'art.44 comma 6 del C.G.S. le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive; - ritenuto pertanto che il citato calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara sopraindicata; - visto l'art.12 comma 5 punto a) del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di irrogare alla U.S.Bitonto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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