COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.04.2005 ALL’ALLENATORE CANCELLI NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 13.04.2005 ALL’ALLENATORE CANCELLI NICOLA (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante secondo le quali l’allenatore
Cancelli Nicola non sarebbe entrato in campo ed avrebbe detto all’arbitro soltanto che
era un incompetente, appaiono del tutto contrastanti con le risultanze del rapporto
arbitrale, da cui si evince che il Cancelli – allenatore del Real Montecchio – veniva
allontanato dal campo per esservi entrato indebitamente protestando vivacemente
contro una decisione del direttore di gara, e, dopo la notifica del provvedimento, si
avvicinava al predetto con modo minaccioso e lo ingiuriava ripetutamente, scalciando
via il pallone prima di abbandonare il terreno di giuoco;
ritenuto che – in virtù dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è
attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano
effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale;
considerato che, alla luce delle modalità sopradescritte di svolgimento dei fatti, la
sanzione irrogata dal Giudice Sportivo - ed esplicitamente determinata nella squalifica
fino al 13.04.2005 tenendo contro della prevista sospensione dell’attività per le festività
pasquali – appare di congrua entità e pertanto deve essere confermata, con
conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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