COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo in oggetto, osserva quanto segue.
Risulta dal referto arbitrale che il calciatore Rimondini Riccardo, non partecipante alla
gara in quanto non inserito in distinta, al termine della gara medesima, entrava nel
recinto di giuoco e pronunciava espressioni offensive e minacciose nei confronti di
alcuni calciatori avversari, tentando di colpirne uno con un pugno al volto; non vi riusciva
per il pronto intervento del capitano dell’altra squadra e dei dirigenti della propria, che lo
accompagnavano fuori, calmandolo.
La reclamante non ha contestato i fatti; ha dedotto che il calciatore avrebbe agito in
risposta a provocazioni subite; ha eccepito che il comportamento del calciatore
medesimo non avrebbe prodotto conseguenze negative a persone e cose; ha chiesto la
riduzione della sanzione.
Tanto esposto, rilevato che la squalifica appare proporzionata a quanto riferito
dall’arbitro, considerato che le tesi sostenute dalla reclamante non trovava riscontro nel
referto dell’arbitro,
P.Q.M.
respinge il reclamo e conferma la squalifica per quattro gare del calciatore Rimondini
Riccardo; dispone l’incameramento della tassa non versata
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