COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo in oggetto, osserva quanto segue. Risulta dal referto arbitrale che il calciatore Rimondini Riccardo, non partecipante alla gara in quanto non inserito in distinta, al termine della gara medesima, entrava nel recinto di giuoco e pronunciava espressioni offensive e minacciose nei confronti di alcuni calciatori avversari, tentando di colpirne uno con un pugno al volto; non vi riusciva per il pronto intervento del capitano dell’altra squadra e dei dirigenti della propria, che lo accompagnavano fuori, calmandolo. La reclamante non ha contestato i fatti; ha dedotto che il calciatore avrebbe agito in risposta a provocazioni subite; ha eccepito che il comportamento del calciatore medesimo non avrebbe prodotto conseguenze negative a persone e cose; ha chiesto la riduzione della sanzione. Tanto esposto, rilevato che la squalifica appare proporzionata a quanto riferito dall’arbitro, considerato che le tesi sostenute dalla reclamante non trovava riscontro nel referto dell’arbitro, P.Q.M. respinge il reclamo e conferma la squalifica per quattro gare del calciatore Rimondini Riccardo; dispone l’incameramento della tassa non versata
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