COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCITTI RAFFAELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCITTI RAFFAELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva l a ASD Frascati Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo con C.U. n. 143 del 23.03.2005 al proprio tesserato Raffaello Incitti. Il provvedimento sanzionatorio si basa sulle risultanze del rapporto arbitrale e dal rapporto del commissario di campo, dalle quali si evince che, al termine della gara Frascati- Aprilia del 20.03.2005, l’Incitti, “dopo essersi tolto la maglia” prendeva parte ad una “mini rissa” rifiutandosi, malgrado più volte richiamato dal direttore di gara, di indossare la maglia di gara. Nel proprio reclamo, il Frascati, non contestando sostanzialmente l’addebito, ritiene che la sanzione sia particolarmente affittiva, per non avere il Giudice Sportivo valutato, nel giudicare il comportamento dell’Incitti, la attenuante della provocazione, la scriminante della “necessità di salvaguardare l’incolumità di altri atleti” nonché la mancanza di precedenti specifici. Il reclamo è infondato e va respinto. In particolare va considerato, da un lato, che nulla di quanto sostenuto dal Frascati emerge dai documenti ufficiali di gara, dall’altro va detto che il Giudice Sportivo non conosce in ogni caso l’attenuante della provocazione, né quella della mancanza di precedenti specifici. La sanzione inflitta, in ogni caso, risulta congrua rispetto all’addebito, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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