COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 SCAFATESE CALCIO – F.C.LAVELLO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 06/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/02/2005 SCAFATESE CALCIO - F.C.LAVELLO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 117 del 1522005; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C. Lavello e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa delle violenze subite da propri tesserati prima, durante ed alla fine della stessa, invocandosi a carico della A.C.P. Scafatese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara; - esaminate altresì le controdeduzioni fatte pervenire dalla società resistente; - visto il proprio provvedimento con il quale si disponeva la sospensione in via cautelare del campo di gioco della A.C. Scafatese; - esaminata la relazione fatta pervenire, a richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., nonchè tutti gli altri documenti ufficiali; OSSERVA La documentazione in atti consente di ricostruire analiticamente i fatti in relazione ai quali si è riusciti ad acquisire obiettivi probatori. In particolare dalla relazione dell'Ufficio Indagini si evince che: 1) Il pullman con i calciatori ed i dirigenti del Lavello, all'arrivo allo stadio, trovò il cancello di accesso chiuso. Il Pullman non era scortato dalle Forze dell'Ordine. Prima che il cancello di accesso allo stadio fosse aperto, il pullman fu colpito dai tifosi della Scafatese, presenti all'esterno dello stadio, con pugni e calci, riportando danni al fanalino posteriore sx ed alla carrozzeria. Tale circostanza è stata confermata da tutti i calciatori del Lavello e dal calciatore della Scafatese Palumbo Massimiliano. Inoltre il Presidente della Scafatese e il Commissario di Campo hanno avuto modo di constatare i danni riportati dall'autobus. 2) L'allenatore del Lavello Sig. Lazic, all'88°, come ha riferito anche il Commissario di Campo, è stato colpito con un pugno allo stomaco, da una persona che indossava una casacca di color arancione con la scritta " servizio di sicurezza". La stessa persona, ha spinto poi il Sig.Lazic facendolo cadere nella fossa della sua panchina. Nella caduta il Lazic ha sbattuto il capo sul cemeto ed ha urtato con la schiena la panchina. La persona, non identificata per la reticenza dei tesserati della Scafatese, subito dopo aver colpito il Lazic, si allontanò aprendo un cancello che dal terreno di gioco da accesso alle tribune. 3) Al termine della gara, tifosi della Scafatese, entrarono sul terreno di gioco. In particolare un gruppo di tifosi entrò in campo dal cancello che dal terreno di gioco da accesso alle tribune, lasciato aperto dalla persona che aveva aggredito il Lazic nel corso della gara. Un altro gruppo di tifosi, entrò in campo scavalcando la rete di recinzione. Nella circostanza i calciatori del Lavello, insieme alla terna Arbitrale, ai calciatori della Sacafatese ed al Commissario di Campo, si infilarono precipitosamente e di corsa nel tunnel che dal campo porta agli spogliatoi. Nel tunnel si verificò una rissa con reciproci spintoni tra i calciatori delle due squadre. 4) Il Sig. Lazic, al termine della gara, non riuscì a rientrare tempestivamente negli spogliatoi anche perchè ancora dolorante per le violenze subite nel corso della gara. Lo stesso fu raggiunto, come riferito anche dal Commissario di Campo, da alcuni sostenitori locali che nel frattempo erano entrati sul terreno di gioco e da questi colpito con pugni e calci in varie parti del corpo. Il Lazic, anche nel tunnel che dal campo porta agli spogliatoi, fu colpito con calci e pugni da persone estranee non identificate. La certificazione medica prodotta in sede di reclamo dimostra, peraltro, che il Lazic ha riportato contusioni multiple giudicate guaribili in gg.10 s.c.. 5) Risulta inoltre accertato, per essere stato inequivocabilmente riferito dal Commissario di Campo ed appurato dall'Ufficio Indagini, che a fine gara, all'interno degli spogliatoi, il calciatore della Scafatese Varriale Vincenzo ha colpito alla guancia destra, per ben due volte, con una borraccia tenuta nella mano, il tesserato del Lavello Sig. Bovino Alfonso. 6) Si aggiunge inoltre che nel corso del secondo tempo sostenitori della Scafatese colpivano ad un polpaccio con una bottiglietta di plastica piena di acqua un Assistente Arbitrale procurandogli lieve dolore. Così ricostruiti i fatti disciplinarmente rilevanti deve per primo appuntarsi il quesito posto dalla reclamante in ordine alla regolarità della gara. A tal fine va puntualizzato che molte delle circostanze dedotte in sede di reclamo sono risultate infondate e sfornite di prove. Il Commissario di Campo ha infatti riferito che era presente all’interno della struttura all’arrivo del pullman del Lavello e che, dopo essersi fatto riconoscere, invitò i calciatori e i dirigenti del Lavello a seguirlo negli spogliatoi. Ha riferito altresì che lungo il tragitto del parcheggio del pullman agli spogliatoi non vide alcun corridoio umano formato da persone appartenenti alla società Scafatese e che non vide alcuno dei presenti colpire i calciatori del Lavello con pugni e schiaffi, nè sentì profferire gravi minacce ed insulti nei confronti dei componenti della comitiva ospite. Ha altresì escluso che vi sia stata un’aggressione verbale effettuata dall’allenatore della Scafatese nei confronti dell’allenatore del Lavello , riferendo esclusivamente di una “vis polemica”. Così come nulla accadde, sempre secondo il citato Commissario di Campo, nella fase di preriscaldamento. Quanto poi ad un presunto oggetto appuntito di cui sarebbe stato in possesso, nel corso della gara, un calciatore della Scafatese, tenuto conto delle discordanti contraddittorie e generiche dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dei calciatori del Lavello, nonché dell’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro, la stessa deve ritenersi circostanza sfornita di prova. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alle presunte aggressioni subite al termine della gara dai calciatori del Lavello. Il Commissario di Campo, in particolare, ha riferito che nessun calciatore del Lavello è stato colpito al termine della gara nel tunnel che dal campo porta agli spogliatoi. Appare dunque evidente come nessuna delle circostanze che avrebbero decisamente influito sul regolare svolgimento della gara abbia trovato riscontro e fondamento nelle espletate indagini. In definitiva non emerge dagli atti quel denunciato clima di continua e reiterata violenza che avrebbe potuto alterare l’equilibrio psico-fisico dei partecipanti alla gara. Ne è ulteriore riprova la circostanza che il Lavello, in svantaggio di un goal, è riuscito a recuperare il risultato al 30° del secondo tempo. Sotto tale profilo la gara ha dunque avuto un regolare svolgimento. Ne consegue, sul punto, il rigetto del reclamo. Diverse le conclusioni cui si deve giungere in ordine ai fatti sopra enunciati ai punti da 1 a 6. Quanto avvenuto a fine gara, testimonia le particolari violenze della condotta tenuta da un gruppo di sostenitori locali, che ha determinato un concreto pericolo per l’incolumità pubblica come testimonia la vile e reiterata aggressione in danno dell’allenatore della squadra ospite. Specifica e diretta la responsabilità sul punto della Società Scafatese tenuto conto che la prima aggressione al Lazic è stata posta in essere da un presunto “addetto alla sicurezza” (quindi noto alla società che ne ha consentito la presenza nel recinto di gioco), peraltro evidentemente in possesso delle chiavi che gli hanno consentito di aprire un cancello per la fuga in tribuna. Nè va sottoscritto che gli episodi di violenza sopra individuati sono stati posti in essere in occasione della prima partita casalinga successiva ad una pregressa, lunga squalifica del campo di gioco. E di ciò, a titolo di recidiva, si terrà conto nella determinazione della sanzione. Stimasi dunque equo, tenuto conto del presupposto in sede di sospensione cautelare, irrogare alla Società Scafatese la sanzione sportiva della squalifica del campo fino a tutto il 30 aprile 2005 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse, nonché di risarcire i danni, se richiesti e documentati, subiti dalla società Lavello e dal Sig. Lazic. Per l’episodio di cui al punto 5, tenuto conto della gravità e gratuità del fatto, al calciatore Variale Vincenzo (tesserato Scafatese) va irrogata la squalifica per 3 giornate effettive di gara. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.S.F.C.Lavello ; 2) di omologare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Scafatese – Lavello 1-1; 3) di addebitare sul conto della A.S.F.C.Lavello la tassa di reclamo; 4) di squalificare il campo di gioco della A.P.Scafatese fino a tutto il 3042005 con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse; 5) di condannare la A.P. Scafatese al risarcimento dei danni se richiesti e documentati, subiti dalla A.S.F.C.Lavello e dal Sig. Lazic ( allenatore ); 6) di squalificare il calciatore Variale Vincenzo (tesserato Scafatese) per tre giornate effettive di gara.
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