COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 13/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 27/02/2005 MILAZZO – SIRACUSA S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 13/04/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 27/02/2005 MILAZZO - SIRACUSA S.R.L. Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 127 del 2/03/2005; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.Milazzo e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a causa delle lesioni subite da un proprio tesserato, prima dell'inizio della gara stessa, per la deflagrazione di un petardo che ne determinava il ricovero in ospedale, invocandosi pertanto, a carico della U.S.Siracusa, la punizione sportiva della perdita della gara; - esaminati i documenti ufficiali della gara di cui in epigrafe OSSERVA Il referto arbitrale da atto che, prima dell'inizio della gara, dal settore occupato dai sostenitori del Siracusa, veniva lanciato, all'indirizzo del portiere del Milazzo, un grosso petardo che esplodeva nelle sue immediate vicinanze provocandone lo svenimento e l'immediato trasferimento presso il più vicino ospedale.Il medesimo veniva sostituito dal portiere di riserva. La documentazione prodotta in sede di reclamo da atto inoltre che al citato calciatore Saia Paolo venivano diagnosticate lesioni giudicate guaribili in giorni 15 S.C.. Ciò premesso è compito del Giudice Sportivo valutare se tale fatto abbia influito sul regolare svolgimento della gara o abbia comportato unicamente un alterazione al potenziale atletico del Milazzo, diverse essendo le conseguenze previste sul piano disciplinare dall'art 12 del C.G.S. In merito non può essere condiviso l'assunto della reclamante secondo cui l'episodio avrebbe influito sulla serenità e concentrazione degli atleti e, quindi, sulla regolarità della gara. Ne ignora questo giudicante la giurisprudenza della C.A.F. formatasi sul punto, per altro ampiamente condivisibile, in particolare quando si afferma che i fatti da ritenersi influenti sulla regolarità della gara devono essere tali da sovvertire le caratteristiche essenziali dell'incontro ed alterare il risultato. Ma proprio ciò non si è verificato nel caso in esame. I documenti ufficiali della gara riferiscono infatti solo questo episodio di violenza (per altro grave per le conseguenze verificatesi),ma non menzionano circostanze ulteriori o diverse da cui desumere l'irregolare svolgimento della gara.In definitiva, nel caso in esame, l'unicità della condotta deve ritenersi rilevante esclusivamente sotto il profilo dell'alterazione al potenziale atletico subito dalla S.S.Milazzo. Negando ciò, si negherebbe la stessa ragione posta a fondamento della norma dal legislatore sportivo che ha chiaramente voluto distinguere tra fatti che influiscono sul regolare svolgimento delle gare e fatti che determinano unicamente un'alterazione al potenziale atletico . Seguendo al contrario l'impostazione della reclamante si finirebbe, sostanzialmente, con l'affermare che ogni lesione al potenziale atletico produce effetti sulla regolarità della gara. Così valutato l'episodio in contestazione ne deriva, a carico della società Siracusa, a titolo di responsabilità oggettiva,la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica (corrispondenti a quelli conquistati al termine della gara) P.Q.M. Delibera: 1) Di respingere il reclamo; 2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Milazzo - Siracusa 0-1 3) Di sanzionare la U.S.Siracusa con la penalizzazione di tre punti in classifica 4) Di addebitare sul conto della S.S.Milazzo la tassa di reclamo.
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