COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE E AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. ANGRI 1927 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE E AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società S.S. Angri 1927 dopo aver preannunciato e richiesto, a mezzo fax, in data 03.03.2005, copia degli atti relativi alla gara Angri-Marcianise del 27.02.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 127 del 02.03.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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