COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVO TERZIGNO-TURRIS DEL 13.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TURRIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVO TERZIGNO-TURRIS DEL 13.02.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentito il difensore della reclamante, OSSERVA La A.S.D. Turris ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata con C.U. n. 136 del 16.03.2005, con cui è stato rigettato il reclamo dalla stessa presentato avverso l’omologazione del risultato della gara Nuovo Terzigno-Turris del 13.02.2005, per asserita partecipazione irregolare del calciatore Siciliano Carlo, nella squadra del Nuovo Terzigno. L’assunto della asserita partecipazione irregolare si fonda sulla circostanza che il suddetto calciatore, in precedenza tesserato con la Società Sora, avrebbe risolto nella stessa giornata (31.12.2004) il tesseramento con il Sora e sottoscritto quello con il Nuovo Terzigno. Il reclamo è infondato e va respinto. Nel caso di specie quello che rileva è la posizione del tesseramento del calciatore Siciliano alla data di svolgimento della gara (13.02.2005). Ora, non è in dubbio che il suddetto calciatore era, a detta data, tesserato per la A.C. Nuovo Terzigno. La doglianza, in conseguenza, avanzata deve essere respinta. E di fatti, la circostanza, assolutamente ipotetica, che il tesseramento sarebbe avvenuto in maniera non chiara, non rileva in questa sede in quanto questa Commissione Disciplinare è chiamata a pronunciarsi sulla regolarità della gara con riferimento alla posizione del tesserato alla data di svolgimento dell’incontro. Accertata, quindi, la posizione regolare del calciatore Siciliano, ne consegue il rigetto del reclamo proposto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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