COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 67 del 31.03.2005 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 67 del 31.03.2005 - Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Il supplemento del referto di gara riportava che, a fine incontro, l’arbitro, nel mentre usciva dal campo, veniva avvicinato da un tifoso locale, il quale, protestando vivacemente, lo spingeva con violenza per tre volte, lo afferrava con forza per un braccio e si dirigeva verso lo spogliatoio ospite, colpendo con calci e pugni la porta ed innescando un momentaneo parapiglia. Egli tornava di nuovo verso l’arbitro, lo spintonava ancora per quattro volte e lo induceva con violenza nello spogliatoio. Mentre l’arbitro tentava di allontanarlo, il tifoso continuava con le spinte e, giunto davanti la porta dello spogliatoio, la chiudeva per tre volte addosso all’arbitro, a cui provocava lieve e momentaneo dolore ad una gamba. Minacciava l’arbitro e si allontanava poco prima dell’arrivo della Forza Pubblica, chiamata dallo stesso direttore di gara. Il supplemento di referto riportava altresì che alcun dirigente della Società ospitante si adoperava per reprimere il comportamento del tifoso e che la Forza Pubblicanon era presente. La reclamante, nel chiedere l’annullamento del provvedimento ovvero in subordine la riduzione dell’ammenda, ha dedotto che la Società aveva richiesto la presenza della Forza Pubblica; che i propri dirigenti erano presenti sul posto e si erano adoperati per allontanare il tifoso; che non aveva mai subito provvedimenti disciplinari analoghi al presente. Il reclamo è infondato. Il fatto, cioè l’intero comportamento del tifoso, non è stato messo in dubbio dalla reclamante, che lo ha pertanto confermato. Va da sé che il descritto comportamento si è potuto verificare per l’assenza o l’inerzia della dirigenza locale, P.Q.M. respinge il reclamo, conferma l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00) e la diffida; dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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