COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 15.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI LAMA ED IL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1602.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 159 del 15.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI LAMA ED IL SUO PRESIDENTE
PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S.
(nota n. 1602.27/WP/tp/amm.ne del 02.03.2005).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti, lette le deduzioni a difesa presentate dalla società deferita;
· rilevato che emerge in atti che la A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI LAMA, dopo
aver depositato la somma di euro 31.000,00 con assegno circolare in luogo del
prescritto deposito di fideiussione bancaria del medesimo importo come disposto
con C.U. del Comitato Interregionale n. 173 del 1° giugno 2004, non provvedeva
a regolarizzare la propria posizione amministrativo-contabile mediante la
produzione della prescritta fideiussione bancaria per euro 31.000,00 entro la data
del 15.11.2004, così come richiesto dal Presidente del Comitato Interregionale
con missiva del 21 ottobre 2004 inviata alla società deferita;
· rilevato che tale condotta costituisce violazione del disposto dell’art.27 dello
Statuto Federale, degli artt. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del
C.U. n. 173 del 1° giugno 2004, e che, di conseguenza, i deferiti devono ritenersi
responsabili della violazione delle suindicate norme;
· considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzioni
congrue appaiono quelle dell’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) nei confronti
della A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI LAMA e della inibizione a svolgere
incarichi federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 15 nei
confronti del Presidente della suddetta società;
P.Q.M.
In accoglimento del presente deferimento dichiara la A.C.D. TRUENTINA CASTEL DI
LAMA ed il suo Presidente sig. Paolo Nardinocchi responsabili delle violazioni in
oggetto, ed irroga alla Società l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) ed al Presidente
sig. Paolo Nardinocchi Aniello l’inibizione per giorni 15 (quindici).
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