COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il procuratore della reclamante che ha insistito per l’accoglimento del gravame, osserva: · Il Giudice Sportivo ha inflitto alla reclamante due giornate di squalifica del campo di giuoco per le condotte violente, offensive ed antisportive tenute dai suoi dirigenti e sostenitori prima, durante e dopo la gara Viribus Unitis/Sorrento del 20.03.2005; · Propone reclamo la Società Viribus Unitis negando che alcun suo dirigente abbia mai aggredito la comitiva ospite o che propri sostenitori siano mai venuti a contatto fisico con atleti o dirigenti del Sorrento. A riprova del suo assunto chiede l’acquisizione di atto in un primo momento qualificato “referto dell’Autorità Giudiziaria” presuntamente redatto da un ufficiale dell’Arma, e poi descritto come “verbale redatto dall’Autorità Giudiziaria innanzi menzionata”; · In relazione a tale istanza di acquisizione, anche a prescindere dalla impossibilità di identificare quale atto la reclamante pretenderebbe di acquisire stante l’assoluta incomprensibilità delle denominazioni indicate, va detto che gli atti redatti da ufficiali di Polizia Giudiziaria non possono essere considerati atti ufficiali di gara e pertanto la richiesta di loro acquisizione è inammissibile; infine va aggiunto che ove si trattasse di rapporto dell’Autorità Giudiziaria, tale atto sarebbe allo stato coperto da segreto e non potrebbe comunque essere acquisito; · Gli atti ufficiali di gara, invece, ricostruiscono con estrema accuratezza I fatti. Tali atti godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. e, quindi, sono tali da consentire la decisione a questa Commissione. Alla luce di tali atti la sanzione irrogata appare tutt’altro che esagerata e va pertanto confermata, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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