COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSALA CALCIO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALMA MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSALA CALCIO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALMA MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Palma Marco perché a gioco fermo colpiva un avversario con uno sputo al viso; propone reclamo la A.S. Marsala, non contestando i fatti, ma lamentando la eccessività della sanzione della quale chiede la riduzione; il fatto ascritto è certamente grave per la sua evidente antisportività ed offensività; una presunta provocazione subita dal Palma non vale ad attenuare la colpa del calciatore. La sanzione inflitta deve essere confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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