COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSALA CALCIO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALMA MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARSALA CALCIO 2000 AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALMA MARCO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Palma Marco perché
a gioco fermo colpiva un avversario con uno sputo al viso;
propone reclamo la A.S. Marsala, non contestando i fatti, ma lamentando la eccessività
della sanzione della quale chiede la riduzione;
il fatto ascritto è certamente grave per la sua evidente antisportività ed offensività;
una presunta provocazione subita dal Palma non vale ad attenuare la colpa del
calciatore. La sanzione inflitta deve essere confermata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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