COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAREDDA STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAREDDA STEFANO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo nei suoi aspetti formali;
rilevato che lo scritto non contiene nè l’indicazione della persona che lo ha sottoscritto
nè la qualifica della stessa;
rilevato altresì che la firma apposta in calce al reclamo, a mò di sigla e non per esteso,
non risulta riconducibile ad alcuna delle firme depositate dalla Società reclamante
attraverso il modulo di censimento;
considerato altresì che il reclamo è sprovvisto di elementi essenziali ai fini
dell’individuazione della persona che lo ha sottoscritto e che tale mancanza determina
incertezza sulla sua effettiva provenienza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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