COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAREDDA STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAREDDA STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo nei suoi aspetti formali; rilevato che lo scritto non contiene nè l’indicazione della persona che lo ha sottoscritto nè la qualifica della stessa; rilevato altresì che la firma apposta in calce al reclamo, a mò di sigla e non per esteso, non risulta riconducibile ad alcuna delle firme depositate dalla Società reclamante attraverso il modulo di censimento; considerato altresì che il reclamo è sprovvisto di elementi essenziali ai fini dell’individuazione della persona che lo ha sottoscritto e che tale mancanza determina incertezza sulla sua effettiva provenienza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it