COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TAMAI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANARDO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. TAMAI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZANARDO ANTONIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Il calciatore Zanardo Antonio a giuoco fermo colpiva con una gomitata al volto un
avversario, senza tuttavia procurargli ferite o danni visibili.
La reclamante ha impugnato la squalifica che ne è scaturita, sostenendo che il
calciatore Zanardo, a seguito di reciproche scorrettezze con l’avversario, nel tentativo di
divincolarsi lo colpiva involontariamente al volto e che il calciatore colpito accentuava
l’accaduto, ma che non subiva alcuna conseguenza, tanto che aveva regolarmente
terminato la gara.
Ciò posto e considerato che l’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti di
gara in punto di reciproche scorrettezze e che la squalifica appare equa, trattandosi di
fallo commesso a giuoco fermo, peraltro non contestato dalla reclamante nella sua
dinamica, il reclamo è insuscettibile di accoglimento,
P.Q.M.
respinge il reclamo; dispone addebitarsi la tassa non versata
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