COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FO-CE VARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIAGINI FABIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FO-CE VARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIAGINI FABIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il reclamo proposto dalla Società FO-CE VARA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 156 del 13.04.2005) con il quale è stata irrogata la squalifica per due gare effettive al calciatore Fabio Biagini “per atto di violenza nei confronti di un avversario a giuoco fermo”; Considerato che nel reclamo si mette in dubbio la dinamica dei fatti asserendo che il calciatore danneggiato cadeva a terra solo a distanza di tempo dal fallo, senza aver subito alcun danno fisico e che in realtà lo stesso calciatore danneggiato veniva solo spinto dal Biagini; osservato che, per confermare le proprie tesi, la Società reclamante ha depositato una cassetta video; Ammessa la visione di detto filmato ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a4) del C.G.S.; Considerato però che il filmato prodotto non fornisce alcuna garanzia documentale non consentendo di rilevare la effettiva dinamica dei fatti (vedi art. 31 lett. a4) del C.G.S.); Ritenuto che il rapporto dell’Assistente Arbitrale, che ben descrive invece il comportamento tenuto dal calciatore Biagini, gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; Accertato dunque l’atto di violenza posto in essere dal calciatore Biagini e ritenuta congrua la sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società FO-CE VARA e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Fabio Biagini. Dispone addebitarsi la tassa non versata.
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