COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1029.9/wp/CT/SEGR. del 07.01.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 167 del 22.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 1029.9/wp/CT/SEGR. del 07.01.2005). La Commissione Disciplinare, etto il deferimento esaminati gli atti osserva: il Presidente del Comitato Interregionale ha deferito il F.C. Casertana per le violazioni di cui in epigrafe per aver utilizzato nella stagione sportiva 2003/2004 l’allenatore Tudisco Francesco senza che questi avesse assunto vincolo di tesseramento; tale violazione risulta dagli atti del procedimento contro il Tudisco dinanzi al Settore Tecnico della F.I.G.C.; la Società deferita, pur ritualmente convocata, non è comparsa né ha fatto pervenire osservazioni; sanzione congrua per la violazione contestata appare quella di _ 1.000,00 di ammenda, P.Q.M. Accoglie il deferimento, ed infligge alla Società F.C. Casertana la sanzione dell’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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