COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NESTA GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _
1.500,00 E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
NESTA GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 156 del 13.04.2005 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti, e udite le considerazioni esposte dal Presidente del Versilia e dal difensore
alla odierna udienza, e preso atto della documentazione prodotta;
visto il contenuto del supplemento di rapporto inviato dall’arbitro in data odierna;
rilevato che deve ritenersi pienamente accertato che la responsabilità dei fatti per i quali
il Giudice Sportivo ha comminato alla reclamante la sanzione dell’ammenda di _
1.500,00 deve attribuirsi a sostenitori della compagine di casa (Savona), e che pertanto
nulla è da addebitarsi al comportamento di sostenitori del Versilia 1998, e che
conseguentemente, in accoglimento sul punto del presente reclamo, la sanzione
dell’ammenda di _ 1.500,00 irrogata dal Giudice Sportivo nei confronti del Versilia 1998
deve essere annullata, disponendosi altresì la trasmissione di copia degli atti al Giudice
Sportivo per le valutazioni di competenza nei confronti della Società Savona Calcio
S.r.l.;
in ordine ai fatti attribuiti al calciatore Nesta, si osserva che ai sensi dell’art. 31 lett. a1)
del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e pertanto
– in assenza di prove contrarie – deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti
così come descritti nerl rapporto arbitrale, da cui si evince che a fine gara all’interno del
sottopasso il calciatore Nesta Giovanni colpiva con un pugno in faccia un calciatore
avversario con violenza tale da farlo barcollare e da causagli un forte dolore ed un
ematoma;
considerato che – in merito a tale condotta – la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
appare di congrua entità e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente
rigetto – sul punto – del reclamo in epigrafe,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo :
· Annulla la sanzione dell’ammenda di _ 1.500,00 irrogata dal Giudice Sportivo nei
confronti del Versilia 1998 S.r.l.;
· Conferma la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Nesta
Giovanni;
· Dispone trasmettersi copia degli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza
nei confronti della Società Savona Calcio S.r.l..
Nulla per la tassa non versata.
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