COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COGHE PAOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 162 del 20.04.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VADO F.C. LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COGHE PAOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 162 del 20.04.2005 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue. Il calciatore Coghe Paolo, nel corso della gara, dopo aver subito un fallo, colpiva l’avversario che l’aveva commesso con una gomitata all’altezza del volto, facendolo cadere. La reclamante non ha contestato il fatto, deducendo che il calciatore di cui trattasi aveva agito sotto provocazione e senza la necessaria lucidità; stante la fatica accumulata nel corso della gara. Ha altresì dedotto che il calciatore Coghe Paolo non era mai stato sanzionato nella misura di cui trattasi e che ciò confermava la eccezionalità dell’episodio. Tale reclamo, finalizzato alla riduzione della squalifica, non può essere accolto. Il fatto è stato ammesso dalla reclamante e la squalifica che ne è conseguita appare equa, P.Q.M. respinge il reclamo; dispone addebitarsi la tassa non versata.
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