COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/03/2005 BOYS CAIVANESE – VIRIBUS UNITIS

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 2/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 13/03/2005 BOYS CAIVANESE - VIRIBUS UNITIS Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 136 del 1632005; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Viribus Unitis e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Esposito Mario ( 1931988 ) tesserato Boys Caivanese per la presunta violazione dell'art.34 delle NOIF, invocandosi, per l'effetto la sanzione di cui all'art. 12 del CGS; - rilevato che erroneamente la reclamante deduce una presunta violazione dell'art.34 comma 3 delle NOIF atteso che il calciatore Esposito Mario non può essere qualificato "giovane", così come previsto dall'art.31 comma 1 delle NOIF poiché, alla data del 1° gennaio dell'anno 2005 aveva già compiuto il sedicesimo anno di età e che pertanto non aveva alcuna necessità di essere autorizzato a partecipare alla gara dal Comitato Regionale territorialmente competente; - considerato pertanto che il citato calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Boys Caivanese - Viribus Unitis 1-0; 3) di addebitare sul conto della società Viribus Unitis la tassa di reclamo.
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