COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORCOLI 1921 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 150 del 30.03.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. FORCOLI 1921 AVVERSO LA SQUALIFICA PER
DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 150 del 30.03.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società U.S. Forcoli 1921 dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data
31.03.2005, copia degli atti relativi alla gara Fortis Juventus-Forcoli del 26.03.2005,
valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 150 del 30.03.2005;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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