COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL 20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VIRIBUS UNITIS-SORRENTO DEL 20.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 143 del 23.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società A.S. Sorrento Calcio dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data 23.03.2005, copia degli atti relativi alla gara Viribus Unitis-Sorrento del 20.03.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 143 del 20.03.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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