COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 AL CALCIATORE CARUSO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 74 del 18.04.2005 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 AL CALCIATORE CARUSO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 74 del 18.04.2005 - Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, · esaminati gli atti del procedimento; · interpellato, a chiarimento, l’arbitro della gara, il quale ha confermato quando riportato nel proprio referto, sia telefonicamente che attraverso fax; · tenuto conto che nessun elemento utile a discarico del calciatore è contenuto nel testo del reclamo prodotto dalla S.S.D. Sapri Calcio S.p.A.; · considerato che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata; ciò nonostante, senza nulla togliere alla gravità del gesto del Caruso, si ritiene che la sanzione irrogata può essere ricondotta ad una misura più congrua e cioè la squalifica fino al 31.12.2005, P.Q.M. accoglie il reclamo de quo, riducendo la squalifica al calciatore Francesco Caruso fino al 31.12.2005. Nulla per la tassa non versata.
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