COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. ED INOLTRE PER AVER DEPOSITATO IL CONTRATTO, CON L’ALLENATORE, OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 (nota n. 58/34 del 06.12.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 06.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. POTENZA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. ED INOLTRE PER AVER DEPOSITATO IL CONTRATTO, CON L’ALLENATORE, OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI FEDERALI - STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 (nota n. 58/34 del 06.12.2004). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Il Collegio Arbitrale, con provvedimento reso il 27.11.2994, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Carlo Lanza, il quale, nella qualità di allenatore dilettante della F.C. Potenza S.r.l., aveva chiesto che fosse fatto obbligo alla Società medesima di pagargli la somma di _ 3.900,00, oltre rivalutazione ed interessi, a saldo del premio di tesseramento maturato nel periodo di effettiva attività, che era decorso dal 20.08.2003, data delle sue dimissioni. La Società, dopo aver contestato la richiesta, non compariva nella riunione fissata dall’organo giudicante, senza addurre giustificazioni. Il Collegio Arbitrale faceva obbligo alla F.C. Potenza di corrispondere al ricorrente la minor somma di _ 2.960,00, comprensiva degli accessori, più gli interessi legali dalla decisione al soddisfo e, nel contempo, deferiva la F.C. Potenza per la violazione in epigrafe riportata, riconducibile alla mancata comparizione della Società nelle due riunioni del 19.06.2004 e 16.10.2004, quest’ultima fissata su richiesta della medesima. All’udienza del 29.04.2005, fissata da questa Commissione, la F.C. Potenza compariva, depositava memoria e documenti e deduceva che era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza con sentenza 14.10.2004 e che tale situazione le aveva impedito di partecipare alla riunione del successivo 16.10.2004. concludeva per il rigetto del deferimento, assumendo che nessuna violazione regolamentare poteva essere ascritta alla Curatela fallimentare, peraltro allo scuro dei fatti. Le tesi della Società resistente appaiono solo parzialmente assumibili. Infatti, se la dichiarazione di fallimento della F.C. Potenza può aver determinato la mancata partecipazione della Società alla riunione del 16.10.2004, così non può sostenersi per la precedente riunione del 19.06.2004, alla quale la Società “in bonis” aveva l’obbligo di partecipare, essendo nel pieno delle sue facoltà. Tanto è vero che la Società aveva chiesto un rinvio della riunione, e le era stato concesso dall’Organo giudicante, P.Q.M. Accoglie il deferimento; dichiara la sussistenza in capo alla F.C. Potenza S.r.l. in fallimento della violazione dell’art. 1 del C.G.S. nei limiti sopra specificati; commina alla F.C. Potenza S.r.l. in fallimento l’ammenda di _ 250,00 (duecentocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it