COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 F.C.LAVELLO – ARIANO IRPINO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 F.C.LAVELLO - ARIANO IRPINO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 162 del 2045; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. Ariano Irpino e con il quale, in applicazione dell'art. 62 bis comma 2) delle NOIF e dell'art.10 comma 2) del CGS, si invoca a carico della società Lavello la punizione sportiva della perdita della gara ( o in via subordinata la ripetizione) per l'esplosione al 38° del secondo tempo di un fragoroso petardo, per ulteriore lancio di un fumogeno e per l'aggressione verbale subita da un proprio calciatore di colore; - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; OSSERVA L'Arbitro ed i Commissari di Campo riferiscono esclusivamente del lancio, da parte dei sostenitori locali, al 40° del secondo tempo, di un fumogeno che terminava sul terreno di gioco senza provocare danno ad alcuno. E' evidente che con riferimento a tale episodio non può farsene derivare irregolarità alcuna nello svolgimento della gara. Incombeva esclusivamente all'Arbitro o al responsabile dell'Ordine Pubblico, così come previsto dagli artt. 62 e 64 NOIF valutare le circostanze di fatto che avessero eventualmente impedito la prosecuzione della gara. Il che non è ovviamente accaduto nel caso in esame non essendosi verificata alcuna circostanza pregiudiziale per l'incolumità degli Ufficiali di gara e dei calciatori. Va infine sottolineato che per altra parte (esplosione di un petardo ed aggressione di un calciatore di colore della U.S. Ariano Irpino) il reclamo risulta del tutto destituito di fondamento non trovando alcuno obiettivo riscontro ne nel referto arbitrale, ne in quello del Commissario di Campo; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Lavello - Ariano Irpino 1-0; 3) di addebitare sul conto della U.S. Ariano Irpino la tassa di reclamo.
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