COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. – SAN PAOLO BARI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 17/04/2005 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. - SAN PAOLO BARI
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 162 del 20 42005;
- rilevato che la società San Paolo Bari non ha dato seguito al preannuncio di reclamo
telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.
29 comma 5) e 10) del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Nuova Nardò - San Paolo Bari 2-1;
3) di addebitare sul conto della società San Paolo Bari la tassa di reclamo.
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