COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. – SAN PAOLO BARI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 9/05/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 17/04/2005 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. - SAN PAOLO BARI Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 162 del 2042005; - rilevato che la società San Paolo Bari non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 5) e 10) del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Nuova Nardò - San Paolo Bari 2-1; 3) di addebitare sul conto della società San Paolo Bari la tassa di reclamo.
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